Viaggiare all’estero dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021

Come sapete, il DPCM del 3 dicembre disciplina gli spostamenti da/per l’estero dal 4 dicembre al 15 gennaio 2021. L’art. 8 del DPCM prevede i casi in cui il viaggiatore debba sottoporsi a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e/o sottoporsi a un tampone a seguito dell’ingresso in Italia. I primi 5 commi dell’art. 8 prevedono le regole per chi ha soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui all’elenco D e all’elenco E dell’allegato 20, anche se asintomatiche.

Tali persone devono: • compiere il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale all’abitazione dove sarà svolto il periodo di isolamento con mezzo privato; • sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l’abitazione. Se non è possibile raggiungere l’abitazione con mezzo privato l’Autorità sanitaria competente per territorio informa la Protezione civile che determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla misura. L’isolamento fiduciario avverrà sotto sorveglianza degli operatori di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti che informano il medico di medicina generale, accertano l’assenza di febbre o altra sintomatologia, informano la persona circa la necessità di mantenere lo stato di isolamento per 14 giorni dall’ultima esposizione, il divieto di contatti sociali; il divieto di spostamenti e viaggi e l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

Tali indicazioni ed obblighi (previsti nei primi 5 commi) si applicano anche a chi nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia ha soggiornato o transitato nei territori di cui all’elenco C e che non abbia effettuato nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Si applicano anche alle persone che, in data compresa tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, fanno ingresso in Italia dai Paesi e territori di cui all’elenco C dell’allegato 20 per motivi diversi da quelli indicati all’articolo 6, comma 1 ossia esigenze lavorative, assoluta urgenza; esigenze di salute; esigenze di studio; rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell’Unione europea, di Stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano e loro familiari. Si rimanda alla lettura del comma 7 dell’art. 8 per la disciplina residuale applicabile solo a particolari categorie di persone (es. equipaggio dei mezzi di trasporto; movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A; ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive di livello internazionale; chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza; lavoratori transfrontalieri per comprovati motivi di lavoro; ingressi mediante voli “Covid-tested”, ecc.)

L’allegato 20 del DPCM suddivide gli Stati esteri in 5 elenchi. A seconda dell’elenco in cui ricade uno Stato, si applicano le norme sopra riassunte. Il Ministro della Salute, con apposita ordinanza, potrà inserire nell’elenco B, a partire dal 10 dicembre, solo Stati con basso rischio epidemiologico. In mancanza di specifica ordinanza, gli elenchi sono questi:

Elenco A Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

Elenco B Fino al 9 dicembre 2020: Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco

A decorrere dal 10 dicembre 2020: Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all’elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2.

Elenco C Fino al 9 dicembre 2020: Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Romania, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo). A decorrere dal 10 dicembre 2020: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (incluse isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali), Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

Elenco D Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, Uruguay, nonché gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all’elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2.

Elenco E Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.

Tutto ciò premesso, si raccomanda di controllare sempre la scheda Paese su www.viaggiaresicuri.it in quanto sono sempre possibili restrizioni ulteriori per i viaggiatori italiani ad opera delle autorità locali.

In aggiunta a ciò, potrebbe essere utile la compilazione del questionario che dà informazioni in base alla destinazione e alla nazionalità del viaggiatore al seguente link: https://infocovid.viaggiaresicuri.it/.

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